Aiuti di Stato

Vademecum sulla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

Quello degli aiuti di Stato alle imprese costituisce il settore di attività principale.

Questo settore riguarda gli aiuti concessi dagli Stati, in tutte le sue articolazioni (Stato centrale, entità regionali, locali ecc.) o da qualsiasi organismo (anche imprese) sul quale l’amministrazione pubblica (statale, regionale, ecc) può esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante. Questi aiuti sono in principio vietati, ma possono essere concessi se compatibili con il mercato interno.

L’attività riguarda, in particolare:

Servizi di consulenza e accompagnamento alle imprese: le principali attività possono essere riassunte in tre categorie essenziali:
1) orientare verso gli aiuti possibili ed assistere nella costituzione della documentazione di domanda; consigliare e accompagnare nei negoziati con le autorità nazionali e dell’Unione europea;
2) assicurare che gli aiuti siano conformi alle regole dell’Unione europea (compatibilità con il mercato interno), al fine di evitare ogni rischio di recupero delle somme versate dalle autorità nazionali ed altre conseguenze;
3) supportare ed assistere le imprese nelle loro azioni contro gli aiuti illegittimi versati ai loro concorrenti.

Servizi di consulenza e accompagnamento alle amministrazioni pubbliche: la preoccupazione principale delle amministrazioni pubbliche (Stati, Regioni ed enti locali) è di garantire alle imprese la concessione di aiuti compatibili con il mercato interno, al fine di evitare ogni rischio di recupero delle somme versate ed altre conseguenze. Le amministrazioni pubbliche perseguono anche l’obiettivo di ben organizzare e gestire l’insieme degli aiuti che mettono a disposizione delle imprese con l’obiettivo di favorire, in particolare, lo sviluppo economico e l’occupazione. Le principali attività dello studio possono dunque essere riassunte in alcune categorie essenziali:
1) consulenza e assistenza nell’elaborazione delle misure di aiuto non sottoposte al previo controllo della Commissione europea (regolamenti cd di esenzione) ;
2) consulenza e assistenza nell’elaborazione dei progetti di aiuto sottoposti a previa notifica alla Commissione europea e assistenza nei negoziati con questa istituzione;
3) consulenza e assistenza nella gestione delle misure aiuto;
4) ricerca delle migliori pratiche (best practices) e assistenza per adattarle alle situazioni e agli obiettivi specifichi perseguiti.

 

Qualche nozione

Gli aiuti concessi dagli Stati membri dell’Unione europea, in tutte le loro articolazioni (amministrazioni centrali, regionali o locali) a favore delle imprese, anche se concessi attraverso altri soggetti da esse controllati (es. imprese pubbliche), sono sottoposti al controllo della Commissione europea.

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), nella parte III, titolo VII, contiene un capo specifico (articoli 101-109) dedicato alle regole di concorrenza relative all’antitrust (intese e abuso di posizione dominante), alle concentrazioni (o fusioni) di imprese e agli aiuti concessi dagli Stati alle imprese. Questo capo attribuisce alla Commissione europea ampi poteri di controllo e impone alle imprese e agli Stati membri il rispetto delle norme citate o delle disposizioni contenute in atti adottati in virtù del trattato stesso.

Una parte di queste regole riguarda gli aiuti concessi alle imprese dagli Stati membri. Più precisamente, all’interno del capo specifico sulla concorrenza vi è una sezione appositamente dedicata agli “aiuti concessi dagli Stati”, composta di soli tre articoli: 107, 108 e 109. Questi articoli non sono gli unici che riguardano gli aiuti di Stato, essendo interessati alla materia anche gli articoli 93, relativo a taluni aiuti al settore dei trasporti cd. terrestri (trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili interne), e l’articolo 106, paragrafo 2, relativo ai servizi d’interesse economico generale.

Gli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese possono falsare la concorrenza in quanto favoriscono talune imprese a scapito delle loro concorrenti e, talvolta, mantengono artificialmente in vita imprese che senza aiuti sarebbero fallite. In questo modo alterano il gioco della libera concorrenza e il funzionamento del mercato interno.

L’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE stabilisce il principio dell’incompatibilità degli aiuti (divieto) con il mercato interno, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso. Questo principio non è assoluto, ma ammette alcune deroghe.

L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione europea i loro progetti di aiuto affinché la stessa possa esprimersi sulla loro compatibilità con il mercato interno. Talune categorie di aiuti sono esentati da questo obbligo da alcuni atti (una decisione e dei regolamenti di esenzione) adottati dalla Commissione europea. La violazione delle norme del trattato può determinare l’illegittimità degli aiuti concessi ed il loro recupero.

La Commissione europea è l’istituzione incaricata del controllo del rispetto delle disposizioni del trattato, ma anche l’autorità dotata di un ampio potere discrezionale in merito alla valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno (applicazione delle deroghe al principio di incompatilità previste dal TFUE).

Per saperne di più:

  • Riccardo Vuillermoz è l’autore del Vademecum sulla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato di Unioncamere Piemonte, disponibile cliccando qui
  • Pagina della Commissione europea, direzione generale concorrenza, in inglese, ma le regole sono disponibili anche in altre lingue tra cui l’italiano
  • La pagina di “Eur-lex” contiene alcune sintesi di legislazione