Concetto di aiuto di Stato

L’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”) riguarda gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri.
Per qualificare una misura come aiuto di Stato ai sensi di questa disposizione si devono verificare quattro condizioni cumulative. La misura deve:
– essere riconducibile allo Stato (aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma);
– favore talune imprese o talune produzioni;
– falsare o minacciare di falsare la concorrenza (di seguito si parlerà di distorsione della concorrenza);
– incidere sugli scambi tra Stati membri.
Se una di queste condizioni non si verifica, la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del trattato e non è dunque sottoposta agli obblighi derivanti dalle regole dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Obbligo di notifica

L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti a istituire o modificare aiuti e il divieto di dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di notifica abbia condotto a una decisione finale (positiva). Qualsiasi aiuto messo in esecuzione senza l’autorizzazione della Commissione constituisce un aiuto illegittimo. Tuttavia, alcuni regolamenti specifici esentano gli Stati membri dall’obbligo di notifica di talune categorie di aiuti.

 

Controllo della Commissione europea

La Commissione europea è l’istituzione incaricata del controllo ex ante (sulla base delle notifiche dei progetti di aiuto) e permanente degli aiuti esistenti. Il controllo permanente si realizza in collaborazione con gli Stati membri e si basa, in particolare, sulle relazioni che le autorità nazionali devono inviare annualmente alla Commissione. Il controllo della Commissione non si limita agli aiuti autorizzati o messi in esecuzione sulla base di un regolamento di esenzione o di una deicisione che li autorizza, ma riguarda anche gli interventi degli Stati suscettibili di costituire aiuti illegittimi. L’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio stabilisce che “…la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte”. Inoltre, la medesima disposizione precisa che “la Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata…”. La Commissione, dunque, può agire d’ufficio nei confronti di aiuti illegittimi e deve intervenire in caso di denuncia.
Anche quando autorizzati da apposita decisione della Commissione europea, gli aiuti possono essere sottoposti a controllo. Gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata dalla Commissione costituiscono aiuti abusivi. Agli aiuti attuati in modo abusivo sono applicate procedure analoghe a quelle previste per gli aiuti illegittimi.

 

Compatibilità degli aiuti

L’articolo L’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE contiene il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Pertanto, in principio, gli aiuti sono vietati. Tuttavia, questo principio ammette delle deroghe. La compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno è valutata dalla Commissione, che applica le deroghe previste dal trattato.
Fatte salve alcune deroghe specifiche, la Commissione europea gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. L’esercizio di questo potere comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi nel contesto dell’Unione europea. L’ampio potere di valutazione è tuttavia sottomesso ad un principio fondamentale: secondo una giurisprudenza costante, le deroghe al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno devono essere interpretate in maniera restrittiva, il principio è infatti quello dell’incompatibilità.
Le deroghe al principio dell’incompatibilità degli aiuti sono previste agli articoli 93, 106 e 107, paragrafo 2 e 3 del TFUE.
L’articolo 108, paragrafo 2, comma 3 del TFUE attribuisce anche al Consiglio dell’Unione europea il potere di decidere che un aiuto deve considerarsi compatibile con il mercato interno, ma solamente quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Inoltre, questa istituzione deve però deliberare all’unanimità.

 

Forma dell’aiuto, qualche esempio: sovvenzioni; prestiti a tasso bonificato (o ridotto) ; garanzie senza pagamento di un corrispettivo appropriato; agevolazioni fiscali; acquisizione, vendita, cessione o locazione di beni o servizi a condizioni preferenziali ; partecipazione pubblica al capitale di un’impresa realizzato in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un’economia di mercato; assistenza logistica e commerciale fornita da un’impresa pubblica alle sue filiali a condizioni preferenziali; ecc.