In entrambi i casi, le decisioni riguardano un ruling fiscale emesso dall’autorità tributaria nazionale che ha ridotto artificiosamente le imposte a carico delle società.
Il ruling fiscale è una «decisione anticipata in materia fiscale» (o «decisione fiscale anticipata»). I due casi esaminati dalla Commissione europea riguardano delle decisioni anticipate in materia fiscale che approvano gli accordi in materia di prezzi di trasferimento, chiamati anche APP.
Nella decisione di avvio dell’indagine formale d’esame, la Commissione spiega che l’APP è un accordo che fissa, preventivamente a delle transazioni tra imprese associate, un insieme appropriato di criteri (riguardanti ad esempio il metodo di calcolo, gli elementi di comparazione, i correttivi da apportare e le ipotesi di base relative all’evoluzione futura) per le determinazione dei prezzi di trasferimento applicati a queste transazioni nel corso di un certo periodo. La procedura di APP è avviata su iniziativa del contribuente e suppone delle negoziazioni tra contribuente stesso, una o più imprese collegate ed una o più amministrazioni fiscali. L’APP ha per oggetto di completare i meccanismi tradizionali di natura amministrativa, giudiziaria e convenzionale di risoluzione dei problemi che riguardano i prezzi di trasferimento.
I prezzi di trasferimento sono, in questo contesto, i prezzi fatturati per le operazioni commerciali tra le diverse parti dello stesso gruppo di imprese, in particolare il prezzo fissato per i prodotti venduti o i servizi forniti da una filiale di un gruppo di imprese a un’altra filiale dello stesso gruppo. I prezzi fissati per queste operazioni e l’ammontare risultante, calcolato sulla base dei prezzi, contribuiscono ad aumentare i benefici di una filiale e a diminuire i benefici dell’altra filiale ai fini fiscali e contribuiscono quindi a determinare la base imponibile delle due entità. I prezzi di trasferimento riguardano, pertanto, anche la ripartizione dei benefici tra le diverse parti di uno stesso gruppo di imprese.
Le imprese multinazionali pagano le imposte su territori che applicano tassi di imposizione diversi. L’utile al netto delle imposte registrato a livello del gruppo risulta dalla somma degli utili al netto delle imposte conseguiti in ciascun paese dove il gruppo è assoggettato a imposte. Pertanto, piuttosto che massimizzare il beneficio dichiarato in ciascun paese, le imprese multinazionali sono incoraggiate ad attribuire il maggior utile possibile all’impresa del gruppo che si trova nel territorio in cui si applica la tassazione più debole e diminuire l’utile sul territorio in cui la tassazione è elevata. Questo risultato potrebbe essere ottenuto, ad esempio, aumentando il prezzo dei prodotti venduti dalla filiale stabilita nel territorio a bassa imposizione fiscale ad un’altra stabilita in un territorio a elevata imposizione fiscale. Ne deriva che la filiale ad imposizione più elevata dichiara dei costi più elevati e dunque un utile più basso rispetto alle condizioni reali di mercato. Questo utile eccedentario viene registrato sul territorio che applica un’imposizione più debole e gli viene applicato un tasso d’imposizione più debole rispetto a quello che si avrebbe avuto se il prezzo fosse stato fissato alle condizioni di mercato.
Questi prezzi di trasferimento potrebbero, dunque, non essere affidabili ai fini fiscali e non dovrebbero determinare la base imponibile delle società. Se il pezzo (manipolato) di transazione tra imprese dello stesso gruppo fosse preso in conto al fine di determinare la base imponibile su ogni territorio, ne deriverebbe un vantaggio per le imprese che possono ripartire gli utili artificialmente tra le imprese associate situate in diversi territori rispetto alle altre imprese. Al fine di evitare questo tipo di vantaggio risulta necessario vigilare affinché la base imponibile venga determinata conformemente ad una situazione reale di mercato.
I due ruling fiscali in esame hanno però avallato metodi complessi e artificiosi allo scopo di determinare gli utili imponibili delle imprese e non riflettono la realtà economica. In particolare, i due ruling fiscali hanno fissato prezzi per la vendita di beni e servizi tra società dello stesso gruppo (i cosiddetti “prezzi di trasferimento”) che non corrispondono alle condizioni di mercato. Di conseguenza, la maggior parte degli utili generati dalla società di torrefazione del caffè di Starbucks sono stati trasferiti all’estero, per di più in paesi dove non sono tassati, e la società di finanziamento di Fiat ha sottostimato gli utili da assoggettare a imposta.
Per maggiori informazioni leggere il comunicato stampa della Commissione europea
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