La Commissione ha constatato che in zone colpite da calamità naturali sono stati concessi sgravi fiscali anche a imprese che non hanno sofferto danni.
L’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno (divieto). Tuttavia, il trattato specifica un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (“deroghe”). Una di queste deroghe riguarda gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (articolo 107, paragrafo 2, lettera b del TFUE). Questi aiuti possono coprire fino al 100% dei danni effettivamente subiti.
Il caso in oggetto riguarda diverse misure adottate dall’Italia e che la Commissione ha ritenuto non si limitassero alla mera compensazione dei danni effettivamente subiti a causa delle calamità naturali.
La Commissione ha pertanto imposto all’Italia di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di recuperare gli aiuti incompatibili concessi e versati alle singole imprese nel quadro delle misure da lei adottate.
Per saperne di più:
– Comunicato Stampa della Commissione europea
– Decisione della Commissione europea (versione non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea)
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